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Lo statuto PDF Stampa E-mail

 

CAMERA PENALE

ASSOCIAZIONE FRA AVVOCATI E PRATICANTI AVVOCATI

DEL FORO Dl CATANZARO

 

 

STATUTO

 

 

Art. 1

La CAMERA PENALE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO “ALFREDO CANTÁFORA, costituita nell’anno 1988, assume ora la nuova denominazione di CAMERA PENALE Dl CATANZARO ‘ALFREDO CANTÁFORA”, ed adotta, in sostituzione dei precedenti il presente Statuto ed il Regolamento che segue, deliberati ad unanimità dell’Assemblea dei Soci tenuta in Catanzaro, nel Palazzo di Giustizia della Corte d’Appello, alla via Falcone-Borsellino, in data 27 maggio 2006.

La Camera Penale di Catanzaro "Alfredo Cantáfora”, è composta da avvocati e praticanti avvocati iscritti nell’Albo professionale del circondario di Catanzaro che esercitano attivamente il patrocinio penale, nonché dai soci onorari nominati dall’Assemblea

 

Art. 2

La Camera Penale ha i seguenti scopi:

a)     contribuire a mantenere alto e a difendere il prestigio della classe forense conformemente alle sue antiche e nobili tradizioni;

b)     svolgere attiva opera per una migliore e più moderna attuazione della giustizia penale;

c)     rafforzare i vincoli di solidarietà fra gli avvocati;

d)     promuovere iniziative culturali utili per l’attività professionale.

 

Art. 3

La quota di iscrizione e la quota sociale annua per gli avvocati e i praticanti avvocati verrà stabilita dal Consiglio Direttivo, che potrà procedere a richiedere contributi straordinari.

Art. 4

Sono organi della Camera Penale: Assemblea, il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano della Camera Penale.

I Soci si riuniranno in Assemblea ordinaria almeno una volta ogni anno per l’approvazione del bilancio di previsione, di quello consuntivo e per ogni altra deliberazione, mentre si riuniranno in Assemblea ordinaria alla scadenza di ogni biennio per l’elezione dei componenti il Consiglio direttivo.

La convocazione dell’Assemblea è deliberata dal Consiglio direttivo e indetta dal Presidente.

Il giorno della convocazione dell’Assemblea ordinaria sarà stabilito dal Consiglio direttivo.

L’Assemblea potrà riunirsi in via straordinaria:

1)   tutte le volte che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno;

2)   quando almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta formale al Consiglio direttivo, indicando le questioni da sottoporre all’Assemblea.

Nell’ipotesi di cui al capo 2) del presente articolo la data di convocazione dell’Assemblea non potrà essere fissata dal Consiglio direttivo oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.

La convocazione dell’Assemblea è comunicata ai Soci mediante lettera ordinaria o fax o posta elettronica e affissione di un manifesto presso tutte le sedi degli uffici giudiziari del circondario.

I lavori dell’Assemblea dei Soci dovranno essere verbalizzati in apposito registro e le verbalizzazioni sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

 

Art. 5

Il Consiglio direttivo è composto da nove membri.

È eletto dall’Assemblea e dura in carica due anni.

Ne fanno parte, senza diritto di voto, il Presidente onorario e i Presidenti emeriti. I componenti del Consiglio direttivo, compresi quelli che hanno rivestito o rivestono cariche al suo interno, diventano ineleggibili dopo essere stati eletti per tre bienni consecutivi. La candidatura potrà essere nuovamente proposta trascorso almeno un biennio.

Il Consiglio direttivo provvede nella sua prima riunione ad eleggere tra i propri componenti, il Presidente il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche della Camera Penale (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere) sono incompatibili con le similari cariche di altri organismi o associazioni professionali.

Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare gli scopi della Camera Penale, di dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea, di amministrare il patrimonio dell’Associazione, di intervenire a tutela degli interessi professionali dei Soci, anche quando siano o possano venir lesi in modo da offendere il prestigio della classe degli avvocati, nonché in ogni altro caso in cui lo stesso prestigio sia comunque offeso.

 

Art. 6

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica due anni.

Valgono anche per esso le limitazioni già stabilite per le cariche del Consiglio direttivo, compresa quella concernente l’ineleggibilità dei componenti dopo essere stati eletti per tre bienni consecutivi.

Il Collegio dei Probiviri:

      elegge nel suo seno il Presidente e delibera a maggioranza dei voti;

      giudica, previo ricorso, sulla conformità allo statuto degli atti compiuti dagli Organi della Camera Penale;

      decide sul ricorso del Socio avverso i provvedimenti disciplinari del Consiglio;

      i suoi componenti possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto e sempre che all’ordine del giorno non siano inseriti problemi di natura disciplinare.

 

Art. 7

L’Assemblea nominerà ad ogni riunione il proprio Presidente, il quale chiamerà ad esercitare le funzioni di Segretario un componente del Consiglio direttivo. L’Assemblea si riterrà valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci e, in seconda convocazione che dovrà essere effettuata a distanza non minore di ventiquattrore e non maggiore di sette giorni dalla prima, con qualunque numero di intervenuti.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti e potranno avvenire con voto palese o con votazione segreta.

In caso di votazione segreta lo scrutinio sarà compiuto pubblicamente dal Presidente dell’Assemblea assistito da un componente del Consiglio direttivo e da due scrutatori nominati dall’Assemblea.

Per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo la stessa si svolgerà secondo le modalità stabilite dall’allegato Regolamento e risulteranno eletti i Soci che avranno rispettivamente riportato il maggior numero di voti.

Per coloro che avessero riportato uguale numero di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età.

 

Art. 8

Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, ove questa ne ravvisi la necessità saranno notificate o comunicate alle Autorità, agli Enti e agli Organismi interessanti alle deliberazioni stesse e potranno anche essere portate, in modo idoneo, a conoscenza del pubblico.

 

Art. 9

Le riunioni del Consiglio direttivo si riterranno valide se saranno presenti almeno cinque componenti.

Il Consiglio direttivo deciderà a maggioranza di voti dei presenti. Se i componenti risultano presenti in numero pari, in caso di parità di voti, il voto del Presidente risulterà determinante.

Esso si riunirà:

a)   su convocazione del Presidente

b)   su deliberazione a maggioranza dei componenti del Consiglio, che ne fissa anche la data e l’ordine del giorno;

c)   su richiesta formale e motivata di un solo componente. In tale caso il Consiglio dovrà riunirsi nei sette giorni successivi a quello della richiesta. Il richiedente dovrà precisare nella richiesta l’argomento che intende sia trattato.

I lavori del Consiglio direttivo dovranno essere verbalizzati in apposito registro e le verbalizzazioni sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 10

Possono essere Soci della Camera Penale gli avvocati e i praticanti avvocati regolarmente iscritti nell’albo professionale del circondario di Catanzaro. Le domande di ammissione verranno esaminate dal Consiglio direttivo che su di esse decide a maggioranza.

Non potranno essere ammessi nuovi Soci un mese prima dello svolgimento dell’Assemblea ordinaria per la elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Probiviri.

 

Art. 11

Cesserà di far parte della Camera Penale:

a)   il Socio che darà le dimissioni;

b)   il Socio che si trasferirà ad altro albo professionale;

c)   il Socio che sarà espulso.

Il socio che si rende responsabile di comportamenti contrari agli scopi della Camera Penale, indicati nell’art. 2, o si rende colpevole di abusi o di mancanze nell’esercizio della professione o, ancora, si rende colpevole di comportamenti gravemente offensivi nei confronti degli altri soci durante l’esercizio della professione o durante l’attività della Camera Penale, è sottoposto a procedimento disciplinare per quanto di competenza della Camera Penale. La competenza a promuovere l’azione disciplinare appartiene al Consiglio Direttivo che deve comunicare al Socio la incolpazione almeno quindici giorni prima dell’apposita seduta, invitandolo a comparire e a difendersi personalmente o con l’assistenza di un Socio da lui delegato.

 

Art. 12

Le sanzioni disciplinari da applicarsi secondo i casi sono:

a)   l’avvertimento, che consiste in un richiamo orale fatto dal Presidente del Consiglio direttivo al Socio ritenuto responsabile;

b)   la deplorazione che è la dichiarazione formale dell’infrazione disciplinare da parte del Consiglio direttivo;

c)   l’espulsione dalla Camera Penale da parte del Consiglio direttivo, adottata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Essa, altresì, segue di diritto al provvedimento definitivo degli organi professionali di cancellazione e di radiazione dall’Albo.

 

Art. 13

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte dell’Assemblea, salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.

 

Ad. 14

L’art. 5, comma 4 e l’art. 6, comma 2, entreranno in vigore dopo Assemblea ordinaria per la elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Probiviri.

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO

DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE Dl CATANZARO

 

 

Art. 1

Le comunicazioni ai Soci del giorno stabilito dal Consiglio direttivo, a norma dell’art. 4 dello Statuto, per la convocazione dell’Assemblea ordinaria per la elezione dei componenti del Consiglio direttivo, dovrà essere effettuata con affissione di avviso nei locali del Tribunale di Catanzaro e della Corte di Appello di Catanzaro ed a mezzo del servizio postale, almeno 30 giorni liberi prima della data fissata.

 

Art. 2

Ogni candidatura a componente il Consiglio direttivo, debitamente firmata dal Candidato, dovrà pervenire, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio direttivo della Camera Penale, nella sede indicata nella lettera di convocazione, almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per le elezioni. Ove il numero dei candidati fosse inferiore al numero previsto per la composizione del Consiglio direttivo, l’Assemblea non procederà alla elezione, riaprirà i termini per le candidature e fisserà altra Assemblea. Ove neppure in questo caso si raggiungesse il numero minimo di candidati, risulteranno eletti automaticamente soltanto i Soci che avranno presentato la candidatura. Per la elezione del o dei Soci mancanti sarà fissata altra Assemblea fino al raggiungimento del numero dei componenti previsto.

 

Art. 3

Il Socio che non è in regola con il pagamento delle quote sociali non potrà essere candidato.

 

Art. 4

Trascorso il termine utile per il deposito delle candidature, il Consiglio direttivo della Camera Penale provvederà a far stampare le schede per la votazione, nelle quali saranno riportati, in ordine alfabetico, i nomi di tutti i candidati.

 

 

Art. 5

Il seggio elettorale dovrà essere costituito dal Presidente dell’Assemblea, che chiamerà a fungere da Segretario un componente del Consiglio Direttivo, e da due scrutatori nominati dall’Assemblea.

 

Art. 6

La votazione avverrà a mezzo di schede stampate, previamente vidimate dai componenti del seggio.

Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto, mediante apposizione di un segno di croce a fianco di ogni nominativo da lui prescelto, per un numero massimo corrispondente ai componenti del Consiglio da eleggere.

 

Art. 7

Lo scrutinio dovrà essere compiuto pubblicamente.

 

Art. 8

Risulteranno eletti i primi 9 candidati che in graduatoria avranno riportato il maggior numero di voti.

 

 

Art. 9

 

L’esito della votazione sarà immediatamente trascritto nell’apposito registro dei verbali dell’Assemblea ed il Presidente dell’Assemblea procederà alla proclamazione degli eletti.

Le schede saranno distrutte subito dopo la proclamazione.

 
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